Non è ancora entrato in vigore il Decreto recante il regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Se ne prospetta a giorni la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Analizzando la bozza di decreto, viene spontaneo esclamare: solito compromesso all’italiana!!!
Si legge infatti tra le righe, che gli impianti solari e termici su tetto piano posti in maniera tale da non essere visibili dall’esterno, non andranno in autorizzazione paesaggistica (indipendentemente dalla loro potenza)
Quelli complanari o integrati andranno in autorizzazione paesaggistica in semplificata (indipendentemente dalla loro potenza). Il procedimento deve concludersi in 60gg dal momento della presentazione della domanda al comune. Se si superano i 60gg si può eventualmente diffidare il comune e i suoi funzionari ma bisogna sempre aspettare l’esito
Si presentano due allegati (allegato C e Allegato D al presente decreto)
L’allegato D prevede rilievo fotografico, estratti cartografici e fotoinserimento. Tuttavia è molto vago circa i documenti da presentare: sono sicuro che qualche amministrazione potrebbe chiedere anche grafici architettonici e rendering
Se l’impianto non è complanare al tetto o se dal tetto piano è visibile dall’esterno occorre autorizzazione paesaggistica ordinaria
Non è chiaro se e come si armonizza tale decreto con quello vigente sulla semplificazione delle connessioni per i piccoli impianti fotovoltaici, regolamentati dal D.M. 19 maggio 2015, poiché nelle premesse della bozza di decreto non se ne fa menzione alcuna.
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