Può esservi già capitato e non sapete cosa fare? Non c’è da preoccuparsi, perché la sotituzione dei misuratori di energia elettrica non rientra tra quegli interventi di variazione e modifica dell’impianto fotovoltaico considerati significativi dal GSE e può essere comunicata senza problemi anche trascorsi i 60 giorni dal fatto.
Procediamo con ordine. In questi ultimi anni si è ravvisata la necessità da parte dei proprietari di impianti fotovoltaici di apportare delle variazioni ai propri impianti per i motivi più disparati. Poiché non si poteva più procedere a tentoni e non volendo aspettare tempi molto lunghi prima che il GSE autorizzasse una qualunque modifica, si è provveduto a disciplinare in modo rigoroso un numero significativo di tipologie di modifica degli impianti.
Orbene, partendo dagli assunti del DM 31 Gennaio 2014 e del DM del 23 Giugno 2016 il GSE ha pubblicato un documento in cui sono descritte le procedure da adottare qualora si intervenga su un impianto incentivato. Faccio notare subito che per impianto incentivato si intende un impianto che percepisce un compenso economico per la produzione di energia elettrica; tale compenso è generalmente proporzionale all’energia prodotta dell’impianto. Detto ciò è chiaro che il documento si riferisce agli impianti in Conto Energia perché restano esclusi dal provvedimento gli impianti che operano soltanto in regime di scambio sul posto e in regime di ritiro dedicato .
Fatte le dovute premesse, se hai un impianto in conto energia di potenza superiore ai 3kWp devi comunicare al GSE l’avvenuta sostituzione dei contatori utilizzando l’applicazione SIAD opportunamente abilitata sul portale applicativi del GSE. Dopo aver compilato l’apposito questionario e dichiarata la sostituzione dei o del misuratore di energia elettrica come intervento non significativo, si dovrà inoltrare al GSE la comunicazione di avvenuta realizzazione dell’intervento che deve essere sottoscritta dal Soggetto Responsabile dell’impianto eventualmente accompagnata (e lo consiglio) dai verbali di rimozione e sostituzione rilasciati il giorno dell’intervento dal distributore locale di energia elettrica.
Se i misuratori rimossi e sostituiti afferiscono un impianto di potenza superiore ai 20kWp bisognerà interloquire anche con l’Agenzia delle Dogane producendo dei documenti se l’impianto fotovoltaico è in semplice codice ditta o altri e più corposi se l’impianto è in Licenza di Officina Elettrica: per maggiori dettagli vi rimando ad un prossimo post.
Piccola riflessione a margine. Una lettura attenta dell’art. 30 del DM 23 giugno 2016 lascia alquanto perplessi. L’articolo 30 del suddetto decreto disciplina in qualche modo le modalità di intervento sugli impianti incentivati, ma al comma 1 lettera d) stabilisce che per gli impianti di impianti di potenza fino a 3kW operanti in regime di scambio sul posto non è prevista alcuna comunicazione (NdR la potenza dell’impianto fotovoltaico è espressa in kWp, somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici e non in kW). Come si deduce leggendo il post, un impianto fotovoltaico in scambio sul posto, indipendentemente dalla potenza, è automaticamente escluso dall’applicazione delle norme e delle procedure di cui si è parlato fino ad ora perché si tratta di un impianto non incentivato, quindi non si capisce il senso del comma 1 lettera d). Mistero. Refuso o dimenticanza da parte del legislatore? Sia come sia, ci troviamo di fronte all’ennesima contraddizione normativa che costella il corpus legislativo e normativo italiano.
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