Una interessante sentenza del Tar Piemonte!
Finalmente qualcuno che lavora per la sburocratizzazione del nostro paese!
Secondo il Tar del Piemonte se realizzate un impianto fotovoltaico complanare o integrato nel tetto non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica a meno che l’immobile ricada nei casi previsti dall’articolo 136 lettere b) e c) del Dlgs n. 42/2004, ovvero se l’immobile è assimilabile a ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; o se l’immobile presenta un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
La sentenza potrebbe essere un’ottima leva per scardinare dalla quiescenza e l’immobilismo i tanti uffici tecnici comunali che in nome di una sbandierata legalità affossano le lodevoli aspirazioni dei tanti cittadini che voglio dotarsi di un impianto fotovoltaico
Per la sentenza completa vai qui qui
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